Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione-SEZIONE A

La società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimita- zioni esposte.
L'obbligo della Società concerne esclusivamente:
Partita 1 - Opere
il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate;
Partita 2 - Opere preesistenti
il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti e nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;
Partita 3 - Demolizione e sgombero
il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.
Glossario
Ai seguenti termini Lev Ins Insurance Company AD ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Assicurato:
le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo.

Assicurazione:
il contratto di assicurazione.

Azioni di Terzi:
qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d' assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).

Contraente:
il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.

Controllore tecnico:
l’organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNI CEI ISO 45000, che opera ai sensi della norma UNI 10721.

Direttore dei lavori:
il soggetto di cui all’Art. 124 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

Decreto:
il presente provvedimento.

Esecutore dei lavori:
il soggetto di cui all'Art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori.

Forza maggiore:
eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inonda- zioni, tempeste e quant'altro di simile.

Franchigia
la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato.

Gravi difetti costruttivi:
quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente

Indennizzo/Risarcimento:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Lavori:
le attività di cui all’Art. 2, comma 1, della Legge.

Legge:
la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Luogo di esecuzione delle opere:
il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.

Manutenzione:
periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell’Art. 103, comma 3, secondo periodo, del
Regolamento.

Opere:
le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica.

Opere preesistenti:
opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati.

Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata:
le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a
sollecitazioni statiche o dinamiche.

Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata:
le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.

Premio:
la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio
dell’assicurazione.

Progettista dei lavori:
il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell’Art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.

Regolamento:
il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Responsabile del procedimento:
il funzionario pubblico che, ai sensi dell'Art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall’Art. 5 della legge 18 novembre1998, n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.

Scheda Tecnica:
la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura.

Schema Tipo:
lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative.

Scoperto:
la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato.

Sinistro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

Società:
l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

Somma assicurata
• o Massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa.

Stazione appaltante
• o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'Art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.

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