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Responsabilità civile

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Norme valide per tutte le sezioni di polizza

Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni del contraente
Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’assicurato o del contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da
Lev Ins Insurance Company AD in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

Art. 2 – Altre assicurazioni
L’assicurato o il contraente deve comunicare per iscritto a Lev Ins Insurance Company AD l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di esistenza di altra polizza sui medesimi rischi e per le medesime garanzie, l’assicurazione si intende prestata per quanto non indennizzato da detta altra polizza, fermi i limiti della presente. L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all’indennizzo. In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ.

Art. 3 – Aggravamento del rischio
L’assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta a Lev Ins Insurance Company AD di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l’aggravamento del rischio stesso. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Lev Ins Insurance Company AD possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da Lev Ins Insurance Company AD in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 cod. civ.

Art. 4 – Diminuzione del rischio
L’assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a Lev Ins Insurance Company AD qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio Lev Ins Insurance Company AD, ai sensi dell’art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

Art. 5 – Assicurazione per conto altrui
Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato, ai sensi dell’art. 1891 cod. civ.

Art. 6 – Durata e Periodo di assicurazione
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto. Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le parti avranno comunque facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Lev Ins Insurance Company AD di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 cod. civ.
Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall’agenzia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito presso l’agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare la quietanza, secondo le vigenti disposizioni normative. Il pagamento del premio pattuito può essere eseguito dal contraente con una delle seguenti modalità:

-assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Lev Ins Company o all’Agente in qualità di agente di Lev Ins Insurance Company AD. Per assegni bancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento) dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione alle autorità competenti.
-ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario Lev Ins Insurance Company AD o l’agente in qualità di agente di Lev Ins Insurance Company AD.
-pagamento in contante per premi annui il cui importo sia pari o inferiore a 750,00 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento); è vietato il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a tale importo.

Avvertenze: è fatto comunque divieto, in presenza di pagamento di uno o più premi riferiti al medesimo o a diversi contratti, il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento).

Art. 8 – Comunicazioni e modifiche al contratto
Le comunicazioni tra le parti e le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 – Proroga, disdetta e variazione del premio alla scadenza del contratto
In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Qualora, alla scadenza del contratto Lev Ins Insurance Company AD intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al contraente almeno 90 giorni prima della scadenza.
In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni tariffarie proposte, mentre sarà richiesta la sottoscrizione per accettazione delle variate condizioni normative. Qualora in polizza sia richiamata la dicitura “tacito rinnovo NO”, quanto sopra previsto non opera e l’assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicata.

Art. 10 – Aggiornamento del premio all’età del fabbricato
Alla scadenza di ciascuna annualità i premi netti in corso, per le sole garanzie “Fabbricato”, “Eventi naturali”, “Danni da acqua, gas e gelo”, ”Fenomeno Elettrico”, “Responsabilità civile proprietà”, “Responsabilità civile addetti”, “Responsabilità civile acqua e gelo”, “Responsabilità civile inquinamento ed interruzione esercizio”, qualora sottoscritte, sono rideterminati automaticamente (per fabbricati fino a 46 anni d’età e qualora vi sia il passaggio da una fascia d’età a quella superiore), con la seguente modalità: il premio netto dell’annualità scaduta viene suddiviso per il coefficiente della Fascia precedente, e quindi moltiplicato per il coefficiente della fascia attuale.
Esempio aumento di premio in base alla nuova fascia d’età:
Per fabbricato di età 11 anni alla scadenza della quietanza i premi relativi alle garanzie su indicate vengono divisi per il coefficiente (pari a 0,60) della fascia d’età da 6 a 10 anni e moltiplicati per il coefficiente (pari a 0,68) della fascia d’età da 11 a 15. Per i quattro anni successivi il premio rimane invariato. Sull’importo così ottenuto viene applicata l’indicizzazione prevista dall’Art. 11 ed infine ripartito il premio per l’eventuale frazionamento ed applicate le imposte di legge.

Qualora l’età del fabbricato al momento del rinnovo sia nella medesima fascia d’età non è previsto l’aggiornamento del premio all’età.

Art. 11 – Indicizzazione
Qualora indicato in polizza “SI” alla voce “Indicizzazione”, le somme assicurate, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi relativi alla sezione “Danni ai beni” e “Responsabilità Civile”, sono collegati all’ “Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati” pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue: nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di gennaio dell’anno precedente; alla scadenza di ogni rata annuale, la somma assicurata, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia ed i premi, verranno aumentati o ridotti in proporzione alla variazione dell’indice; l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annuale, dietro rilascio all’assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Sono soggetti all’adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale.

Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, sempre che le somme assicurate ed i massimali alla stipulazione della polizza siano aumentati almeno del 50% a seguito dell’applicazione della presente clausola. In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate, massimali e premio quelli dell’ultimo adeguamento effettuato.
In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, Lev Ins Insurance Company AD proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento; qualora il contraente non accetti l’adeguamento, Lev Ins Insurance Company AD ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all’ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata.

Art. 12 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente, qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 1469 bis cod. civ., o Lev Ins Insurance Company AD hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R.. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. In tal caso Lev Ins Insurance Company AD rimborsa al contraente, entro 30 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L’eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 13 – Foro Competente
Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo dell’assicurato o del contraente. Pagina 9 di 42

Art. 14 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 15 – Rinvio alle norme
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari.

Art. 16 – Franchigia frontale
Le garanzie della sezione “Danni ai beni” e della sezione “Responsabilità civile” operano, per ogni sinistro per danni a cose, previa applicazione della “franchigia” indicata in polizza, sulla somma complessivamente indennizzabile o risarcibile a termini delle singole sezioni, salvo franchigia superiore indicata alla singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione di tale franchigia superiore. Qualora sia previsto in polizza uno scoperto, la franchigia frontale ne costituirà il relativo minimo (salvo che non sia già previsto un minimo superiore rispetto alla stessa), che resta in ogni caso a carico dell’assicurato. La presente clausola non opera per le garanzie Incendio, Fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio prestate nella Sezione Danni ai beni. La franchigia frontale di cui al presente articolo, dopo due anni di vigenza del contratto, senza denuncia di sinistri verrà dimezzata. Dopo 4 anni di vigenza del contratto senza denuncia di sinistri verrà eliminata. Dopo la prima denuncia di sinistro la franchigia verrà ripristinata. Il presente bonus franchigia si intende operante anche in caso di sostituzione di polizza.

Art. 17 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Le garanzie di polizza sono prestate in base al valore del fabbricato, salvo quanto diversamente disposto da singole garanzie. Pertanto il valore risultante in polizza quale valore intero del fabbricato deve corrispondere al valore a nuovo dello stesso. Se al momento del sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 10% (che si intende elevato al 15% se la polizza è indicizzata) il valore dichiarato in polizza dall’assicurato, Lev Ins Insurance Company AD risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro. Qualora in caso di sinistro trovasse applicazione la suddetta deroga alla regola proporzionale, il contraente si impegna ad assicurare la differenza con il valore intero al momento del sinistro per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà più applicato quanto previsto al 1° comma.

Art. 18 – Mediazione per la conciliazione delle controversie
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 (così come modificato dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013) in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Lev Ins Insurance Company AD, 67A Simeonovsko Shose Blvd 1700 Sofia Bulgaria

Art. 19 – Diritto di recesso contratti a distanza
Il contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (e successive modifiche ed integrazioni), qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il contraente deve essere inquadrabile come “consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter ed articolo 3 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni) e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 giorni, una dichiarazione esplicita a mezzo lettera raccomandata A.R. a Lev Ins Insurance Company AD 67A Simeonovsko Shose Blvd 1700 Sofia Bulgaria, con l quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di sinistri. A seguito del recesso il contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Pertanto resta dovuto a Lev Ins Insurance Company AD la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Il diritto di recesso non si applica: alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese; ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso; qualora sia avvenuto un sinistro, prima o al momento della ricezione da parte di Lev Ins Insurance Company AD della richiesta di recesso del contraente. Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nei casi di cui al comma precedente (o negli altri casi esclusi da tale diritto dal Codice del Consumo), Lev Ins Insurance Company AD avrà diritto di opporsi e di rivalersi nei confronti del Contraente.

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