Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere - SEZIONE B

Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati, durante l’esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.
Glossario
Ai seguenti termini Lev Ins Insurance Company AD ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Assicurato:
le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo.

Assicurazione:
il contratto di assicurazione.

Azioni di Terzi:
qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d' assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).

Contraente:
il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.

Controllore tecnico:
l’organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNI CEI ISO 45000, che opera ai sensi della norma UNI 10721.

Direttore dei lavori:
il soggetto di cui all’Art. 124 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.

Decreto:
il presente provvedimento.

Esecutore dei lavori:
il soggetto di cui all'Art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori.

Forza maggiore:
eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inonda- zioni, tempeste e quant'altro di simile.

Franchigia
la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato.

Gravi difetti costruttivi:
quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente

Indennizzo/Risarcimento:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Lavori:
le attività di cui all’Art. 2, comma 1, della Legge.

Legge:
la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Luogo di esecuzione delle opere:
il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.

Manutenzione:
periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell’Art. 103, comma 3, secondo periodo, del
Regolamento.

Opere:
le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica.

Opere preesistenti:
opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati.

Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata:
le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a
sollecitazioni statiche o dinamiche.

Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata:
le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.

Premio:
la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio
dell’assicurazione.

Progettista dei lavori:
il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell’Art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.

Regolamento:
il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Responsabile del procedimento:
il funzionario pubblico che, ai sensi dell'Art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall’Art. 5 della legge 18 novembre1998, n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.

Scheda Tecnica:
la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura.

Schema Tipo:
lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative.

Scoperto:
la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato.

Sinistro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

Società:
l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

Somma assicurata
• o Massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa.

Stazione appaltante
• o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'Art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.

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