Responsabilità civile

Научи повече

Responsabilità civile proprietà

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Научи повече

Responsabilità civile acqua e gelo

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Responsabilità civile conduzione

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Научи повече

Responsabilità civile amministratore

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Научи повече

Научи повече

Responsabilità civile inquinamento ed interruzione esercizio

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet.

Norme comuni alla sezione
Art. B.13 – Limiti di risarcimento

Le garanzie della presente sezione Responsabilità Civile sono prestate con le precisazioni che seguono:

ermi i massimali assicurati, Lev Ins Insurance Company AD non risarcirà somma superiore al massimale indicato alla garanzia Responsabilità civile proprietà, in caso di unico sinistro che coinvolga una o più garanzie della presente sezione;

i massimali rappresentano in ogni caso l’obbligazione massima di Lev Ins Insurance Company AD per capitali, interessi e spese per ogni sinistro, pertanto i limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza non si intendono in aggiunta al massimale, ma sono parte dello stesso;

qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato riportato in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Art. B.14 – Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:

a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) gli addetti, i subappaltatori ed i loro dipendenti, e tutti coloro che, pur essendo addetti, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, relativamente ai danni subiti in conseguenza della loro partecipazione manuale al servizio del fabbricato, compresi i subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (art. 2222 cod. civ.); costoro sono terzi nei limiti ed alle condizioni previsti dalla garanzia di cui all’Art. B.3;

d) le società o Enti che, rispetto all’assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a)

Le persone di cui alla lettera c) sono invece considerate terze per gli infortuni subiti non in conseguenza della loro partecipazione manuale al servizio del fabbricato, sempre che dall’evento derivino morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall’art. 583 cod. pen..

Art. B.15 – Fabbricati in condominio

Se l’assicurazione è stipulata dal condominio per l’intera proprietà sono considerati terzi i singoli condòmini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. La disposizione del comma che precede non opera per i soli danni diretti subiti dal fabbricato di proprietà dei condòmini assicurati da:

еventi di cui all’Art. B.5 (Responsabilità civile Acqua e gelo);
incendio, esplosione, scoppio e fenomeni elettrici in genere.

Se l’assicurazione è prestata al singolo condomino per la porzione di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.

Art. B.16 – Delimitazione territoriale

Lev Ins Insurance Company AD presta le garanzie qualora il fabbricato indicato in polizza sia ubicato nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, e purchè gli assicurati abbiano il proprio domicilio o la propria residenza in tali Paesi.

Направи поръчка